Comune di Altidona
Statuto del Comune
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S T A T U T O C O M U N A L E
INDICE
TITOLO I - AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE
Art. 1 - Denominazione, Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone
Art. 2 - Autonomia del Comune
Art. 3 - Funzioni
Art. 4 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE
Art. 5 - Organi
Art. 6 - Consiglio Comunale
Art. 7 - Prerogative dei Consiglieri
Art. 8 - Funzionamento del Consiglio
Art. 9 - Convocazione del Consiglio
Art. 10 - Competenze del Consiglio
Art. 11 - Mozione programmatica
Art. 12 - Elezione del Sindaco e della Giunta
Art. 13 - Composizione e funzionamento della Giunta
Art. 14 - Competenze della Giunta
Art. 15 - Competenze del Sindaco
Art. 16 - Assessore Anziano
Art. 17 - Mozione di sfiducia costruttiva
Art. 18 - Responsabilità
Art. 19 - Obbligo di astensione
TITOLO III - PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 20 - Rapporti con le Associazioni
Art. 21 - Organismi di partecipazione dei cittadini
Art. 22 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte
Art. 23 - Referendum consultivo
Art. 24 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini
TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 25 - Finanza locale
Art. 26 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 27 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti
Art. 28 - Revisione economica e finanziaria
Art. 29 - Controllo di gestione
TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I - Ordinamento degli uffici
Art. 30 - Segretario Comunale
Art. 31 - Organizzazione degli Uffici e del personale
Art. 32 - Incarichi a tempo determinato
Art. 33 - Collaborazioni esterne
Art. 34 - Commissione di disciplina
CAPO II - Ordinamento dei servizi
Art. 35 - Servizi pubblici locali
Art. 36 - Aziende speciali ed istituzioni
CAPO III - Attività amministrativa
Art. 37 - Responsabile del procedimento
Art. 38 - Partecipazione al procedimento
Art. 39 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
Art. 40 - Intervento nel procedimento
Art. 41 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento
Art. 42 - Accordi sostitutivi di provvedimenti
Art. 43 - Pareri del Segretario e dei responsabili degli Uffici
Art. 44 - Motivazione dei provvedimenti
Art. 45 - Conferenza dei servizi
Art. 46 - Deliberazione a contrattare e relative procedure
Art. 47 - Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici
Art. 48 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti
Art. 49 - Termini del procedimento
Art. 50 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
Art. 51 - Forme particolari di pubblicazione
TITOLO VI - FORME DI COLLABORAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 52 - Forme di collaborazione, convenzioni
Art. 53 - Consorzi
Art. 54 - Accordi di programma
TITOLO VII - L'ATTIVITA' NORMATIVA
Art. 55 - Ambito di applicazione dei regolamenti
Art. 56 - Procedimenti di formazione dei regolamenti
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 57 - Modifiche allo statuto
Art. 58 - Entrata in vigore
Art. 59 - Pubblicità dello Statuto
TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE
Articolo 1
Denominazione, Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone
1-Altidona é Comune di origini medioevali, con patrono San Ciriaco Martire. Il Capoluogo, sorto su di un castello, é posto su una collina a m. 224 s.l.m..
2-Il Comune ha sede nel Capoluogo presso il Palazzo Comunale, Largo Municipale n. 1. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.
3-Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 12,99 ed é così delimitato: a nord dai Comuni di Fermo (Torre di Palme) e Lapedona; ad ovest dal Comune di Lapedona; a sud,dal Fiume Aso e dai Comuni di Campofilone e Pedaso; ad est dal litorale Adriatico.
4- Nel territorio comunale é costituita la seguente frazione: MARINA DI ALTIDONA.
5-Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.
Art. 2
Autonomia del Comune
1-Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2-Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3-E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì , secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
4-Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
5-Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a)- la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
b)-il superamento degli squilibri economici, sociali esistenti nel proprio territorio;
c)-l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, con
particolare riferimento al mare Adriatico, al litorale ed al Fiume Aso;
d)-la tutela ed il recupero del Centro Storico e del patrimonio artistico, architettonico ed archeologico esistente nel territorio comunale;
e)-la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
f)-la promozione di forme di unione e cooperazione con i Comuni contermini, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri, al fine di raggiungere una maggiore efficienza;
g)-la promozione e lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione quale strumento di incentivazione della iniziativa pubblica e privata nella sua funzione sociale;
h)-il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, di cooperazione e solidarietà sociale;
i)-l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
l)-il riconoscimento e la valorizzazione della naturale vocazione del proprio territorio, in particolare per quanto riguarda i settori agricolo, turistico e artigianale;
m)-la funzione sociale dello sport favorendone pertanto la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture e sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico;
n)-la promozione della partecipazione delle organizzazioni ed associazioni esistenti nel territorio, giuridicamente riconosciute o costituite, (………. abrogato), nelle specifiche realtà programmatorie;
o)- la promozione delle azioni necessarie a garantire le pari opportunità fra donna e uomo;
p) Il Comune concorre, anche in rapporto alle istituzioni europee ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare , nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle generazioni presenti e future.
6. Il Comune, ferma restando la precipua competenza in materia della Azienda Sanitaria Locale, concorre a garantire il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo per la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia . Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed agli emarginati, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione di solidarietà sociale.
7. L'organizzazione delle strutture é diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
8. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 3
Funzioni
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali,dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 4
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale
1-Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2-Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.
TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 5
Organi
1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
Art. 6
Consiglio comunale
1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione O, IN CASO DI SURROGAZIONE, AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE.
2 bis. I Consiglieri comunali rappresentano la popolazione dell’intero Comune, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
Art. 7
Prerogative dei Consiglieri
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza é obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione.
La proposta, redatta dal consigliere é trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta ai SENSIDELL'ART 17 COMMA 38 E SEGUENTI DELLA LEGGE 127/97
3. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.
Art. 8
Funzionamento del Consiglio
1. L'attività del Consiglio é disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale, l'eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento .
4. Il Consiglio é riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, é sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.
5. Per le deliberazioni concernenti persone il voto é segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta é segreta ed il voto é segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.
7. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
8. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO INDIRIZZATE PER ISCRITTO DAL CONSIGLIERE MEDESIMO AL RISPETTIVO CONSIGLIO ED ASSUNTE IMMEDIATAMENTE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE NELL'ORDINE TEMPORALE DI PRESENTAZIONE. ESSE SONO IRREVOCABILI, NON NECESSITANO DI PRESA D'ATTO E SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI.IL CONSIGLIOENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI, DEVE PROCEDERE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI, CON SEPARATE DELIBERAZIONI SEGUENDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, QUALE RISULTA DAL PROTOCOLLO. NON SI FA LUOGO ALLA SURROGA QUALORA SI DEBBA PROCEDERE ALLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ai sensi dell’art.31 della L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9 1. Il Consiglio Comunale (...)è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data. (.....) 2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere. 3. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale. 4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile. 5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. 6. Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. 7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta. 8. I Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare gli atti relativi a ciascun oggetto all'ordine del giorno che il Segretario Comunale dovrà predisporre almeno due giorni prima della data della seduta consiliare. Art. 10 1. Il Consiglio comunale é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Art. 11 1. Gli indirizzi generali di governo previsti dall'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni costituiscono il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale. 1. IL SINDACO E' ELETTO DAI CITTADINI A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DATTATE DALLA LEGGE ED E' COMPONENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Art. 13 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da due Assessori. 3. La Giunta nella prima riunione successiva alla propria nomina i verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2 4. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità . Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio. 5. La Giunta é convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità . Per la validità della seduta é necessaria la presenza della metà dei componenti, arrotondata per eccesso 7. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa. 8. Alle riunioni di Giunta possono essere invitati, anche Consiglieri Comunali, responsabili degli Uffici e dei servizi nonché Tecnici incaricati, il cui parere dovrà essere riportato nel verbale della seduta. Art. 14 1. La Giunta Collabora con il Sindaco nell’ amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Art. 15 1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’ ammministrazione del Comune. Art. 16 1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero in caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi della legge. Art. 17 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Art. 18 1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione. Art. 19 1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981 n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. 2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. 3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale. TITOLO III PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED Art. 20 1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune: 3. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo di formazione e promozione turistica nonché di tutela dei beni culturali ed ambientali svolto dalla Pro-Loco di Altidona attraverso la organizzazione di manifestazioni culturali, musicali e folkloristiche. 4.Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell’adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri. Art. 21 1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità , all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi. 2. A tal fine promuove: 3. Le proposte e le determinazioni democraticamente assunte dagli organismi di cui sopra verranno sottoposte ai competenti Organi Comunali. 4. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali. 5. Il Comune autonomamente promuove la costituzione di una consulta permanente di partecipazione al fine di esaminare questioni sottoposte dall'Amministrazione, ivi obbligatoriamente compresi il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il Piano Regolatore Generale ed il programma delle opere pubbliche esprimendo a maggioranza pareri e formulando proposte. 6. La consulta permanente é composta dall'assemblea dei rappresentanti delle diverse associazioni presenti nel territorio che chiedono di parteciparvi. 7. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive ed opera al fine della partecipazione alla gestione degli affari pubblici della collettività ,senza finalità corporative o utilitaristiche personali. 8. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo nel rispetto dei principi della autogestione, della pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea. Art. 22 1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti . 2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, qualora le suddette istanza, petizioni e proposte esulino dalle proprie competenze, le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco é altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni e a dare comunicazione di quelle evase nel termine predetto. 3. (abrogato) Art. 23 1. Il Consiglio comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare, anche su richiesta di almeno 1/4 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune,l'indizione di referendum consultivi interessanti di norma tutto il corpo elettorale. 3. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno. La data di effettuazione é indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro il 28 febbraio, in base alla deliberazione di cui al comma 2. 4. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le norme statali vigenti per l'elezione del Consiglio comunale, con l'attribuzione alla Giunta comunale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'Interno. 6. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Sindaco di cui al comma 3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di detto provvedimento. 7. In ciascuna sezione é costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui, uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario. 8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio comunale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante dei promotori del referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato del capogruppo consiliare o dei promotori del referendum, autenticato nei modi di legge. 9. Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Giunta comunale e contengono il quesito formulato nella deliberazione di cui al comma 2, letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili. 10. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene. 11.Entro trenta giorni dalla data del provvedimento del Sindaco di cui al comma 3, é costituito l'ufficio comunale per il referendum, composto da due garanti, nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, all'interno di almeno dieci nominativi proposti dalla consulta permanente. Il Consiglio nomina anche due garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. L'ufficio comunale per il referendum é presieduto dal Sindaco. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal Sindaco. 12. L'ufficio comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum. 13. Il quesito sottoposto a referendum é approvato, se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto e se é raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. 14. L'ufficio comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. 15. Entro 60 giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta é tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti conseguenziali. 16. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum, debbono essere usati appositi moduli forniti dalla amministrazione comunale e vidimati dal Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore al 3% degli aventi diritto al voto. Art. 24 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. 4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente. 7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui é in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino. 8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti. 9. (abrogato). 10. (abrogato). TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA' Art. 25 1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica. 2. Il Comune ha, altresì , potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge. 1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, osservando i principi dell'universalità ,dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. 2. Il bilancio é corredato di una relazione previsionale e programmatica. 3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. 4 .I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi, che comportino impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento. 6. Al conto consuntivo é allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 7. Il conto consuntivo é deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge. Art. 27 1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità , di amministrazione del patrimonio e dei contratti. 2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. Art. 28 1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti. 2. Il revisore é scelto ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta. 4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo e svolge tutte le funzioni attribuitegli dal D.Lgs. 77 del 25 febbraio 1995 e successive modificazioni e dal Regolamento Comunale di Contabilità. 5. (abrogato). 6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale. Art. 29 1. Le norme specifiche sul controllo di gestione sono disposte dal regolamento di contabilità e devono tendere a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività della loro realizzazione. Art. 29 bis 1. Contro i rischi per l’esercizio delle funzioni di amministratore comunale e dei rischi professionali relativi alle mansioni di Segretario e di Responsabile degli Uffici e dei Servizi, può stipularsi un’assicurazione per responsabilità civile e patrocinio legale con spese a carico dell’Ente. ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Capo I Ordinamento degli uffici Art. 30 1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui al comma 75 dell’art. 17 della Legge n. 127/97. Art. 30 bis 1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
9. Di ogni seduta del Consiglio é redatto, a cura del Segretario Comunale, il verbale secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il verbale e le deliberazioni sono sottoscritti dal Segretario Comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il Verbale é approvato secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Convocazione del Consiglio
1bis. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
Competenze del Consiglio
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri per la disciplina dello ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) abrogata;
d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti in altri atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta (e) del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
n) La definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati, ad esso espressamente riservata dalla legge. (....)
o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
p) Tutte le altre competenze ad esso espressamente attribuite dalla legge.
INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO
Art. 12
Elezione del Sindaco e della Giunta
2. IL SINDACO PROVVEDE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA PRIMA DELL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE TRA PERSONE NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO CHE IL CONSIGLIO STESSO DISCUTE ED APPROVA IN APPOSITO DOCUMENTO.
3. IL SINDACO PRESTA DAVANTI AL CONSIGLIO, NELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO, IL GIURAMENTO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA.
Composizione e funzionamento della Giunta
.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono possedere i seguenti requisiti:
- compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
? - non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;
? - non aver ricoperto nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25.03.93 n.81, la carica di Assessori;
?
Competenze della Giunta
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco , del Segretario o dei Responsabili dei sevizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione del regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L’elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta viene trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. Copia integrale della delibera viene depositata presso l’Ufficio di Segreteria a disposizione dei Consiglieri interessati che ne possono fare richiesta anche verbale.
Competenze del Sindaco
2 . Il Sindaco rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli uffici e dell’esecuzione degli atti.
3. Esso esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il sindaco è inoltre competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina , alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti , aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della legge n.142/90 e successive modificazioni, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
VICE SINDACO
2. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, le relative funzioni sono svolte dal vice Sindaco fino alla proclamazione del nuovo eletto. In caso di scioglimento del Consiglio, il vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco, fatte salve le ipotesi di commissariamento.
Mozione di sfiducia
2. il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Responsabilità
Obbligo di astensione
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Rapporti con le Associazioni
a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
c) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 47;
d) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa é approvato dalla Giunta.
Organismi di partecipazione dei cittadini
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione;
b) il collegamento dei propri organi e degli organi di decentramento con gli organismi di partecipazione di quartiere o di frazione;
c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, le strutture o gli spazi idonei.
Le proposte fatte dalla Consulta debbono essere approvate con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
Forme di consultazione della popolazione,
istanze, petizioni, proposte
Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
Referendum consultivo
1bis La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
b) norme statutarie;
c) personale del Comune e delle Aziende speciali;
d) regolamento del Consiglio comunale;
e) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
f) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
g) decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti la richiesta;
h) pareri richiesti da disposizioni di legge.
2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre 6 mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la raccolta delle firme, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 1980 n. 18, intendendo sostituite alle parole "Presidenza del consiglio regionale" le parole "segreteria comunale".
Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini
Non é comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
6 bis Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori, nel corso della formazione di procedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti tributari, salvo diverse disposizioni di legge.
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Finanza locale
Art. 26
Bilancio e programmazione finanziaria
Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti
Revisione economica e finanziaria
Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.
Dura in carica tre anni, non é revocabile, salvo inadempienza, ed é rieleggibile per una sola volta.
Controllo di gestione
Assicurazione per la copertura di rischi professionali
TITOLO V
Segretario Comunale
2. La nomina e la revoca del Segretario sono disciplinate dalla Legge
3. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche.
Funzioni del Segretario Comunale
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e Servizi e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.
3. Il Segretario inoltre :
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunion
Informazioni
Amministrazione
Uffici
Atti
Comune di Altidona
Largo Municipale, 1 - 63900- Altidona (FM)
Codice Fiscale 81000890442 - Partita IVA 00356990440
Tel. 0734 936353 fax 0734 936418
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