Comune di Altidona

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Statuto del Comune

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S T A T U T O  C O M U N A L E

 INDICE

TITOLO I - AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 - Denominazione, Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone
Art. 2 - Autonomia del Comune
Art. 3 - Funzioni
Art. 4 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art.  5 - Organi
Art.  6 - Consiglio Comunale
Art.  7 - Prerogative dei Consiglieri
Art.  8 - Funzionamento del Consiglio
Art.  9 - Convocazione del Consiglio
Art. 10 - Competenze del Consiglio
Art. 11 - Mozione programmatica
Art. 12 - Elezione del Sindaco e della Giunta
Art. 13 - Composizione e funzionamento della Giunta
Art. 14 - Competenze della Giunta
Art. 15 - Competenze del Sindaco
Art. 16 - Assessore Anziano
Art. 17 - Mozione di sfiducia costruttiva
Art. 18 - Responsabilità
Art. 19 - Obbligo di astensione

TITOLO III - PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20 - Rapporti con le Associazioni
Art. 21 - Organismi di partecipazione dei cittadini
Art. 22 - Forme  di  consultazione  della  popolazione,  istanze, petizioni, proposte
Art. 23 - Referendum consultivo
Art. 24 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

TITOLO  IV - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 25 - Finanza locale
Art. 26 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 27 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti
Art. 28 - Revisione economica e finanziaria
Art. 29 - Controllo di gestione

TITOLO  V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - Ordinamento degli uffici

Art. 30 - Segretario Comunale
Art. 31 - Organizzazione degli Uffici e del personale
Art. 32 - Incarichi a tempo determinato
Art. 33 - Collaborazioni esterne
Art. 34 - Commissione di disciplina

CAPO  II - Ordinamento dei servizi

Art. 35 - Servizi pubblici locali
Art. 36 - Aziende speciali ed istituzioni

CAPO  III - Attività amministrativa

Art. 37 - Responsabile del procedimento
Art. 38 - Partecipazione al procedimento
Art. 39 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
Art. 40 - Intervento nel procedimento
Art. 41 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento
Art. 42 - Accordi sostitutivi di provvedimenti
Art. 43 - Pareri del Segretario e dei responsabili degli Uffici
Art. 44 - Motivazione dei provvedimenti
Art. 45 - Conferenza dei servizi
Art. 46 - Deliberazione a contrattare e relative procedure
Art. 47 - Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici
Art. 48 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti
Art. 49 - Termini del procedimento
Art. 50 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
Art. 51 - Forme particolari di pubblicazione

TITOLO VI - FORME DI COLLABORAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52 - Forme di collaborazione, convenzioni
Art. 53 - Consorzi
Art. 54 - Accordi di programma

TITOLO VII - L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 55 - Ambito di applicazione dei regolamenti
Art. 56 - Procedimenti di formazione dei regolamenti

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Modifiche allo statuto
Art. 58 - Entrata in vigore
Art. 59 - Pubblicità dello Statuto
 

TITOLO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Articolo 1
Denominazione, Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone

1-Altidona é Comune di origini medioevali, con patrono San Ciriaco Martire. Il Capoluogo, sorto su di un castello, é posto su una collina a m. 224 s.l.m..

2-Il  Comune  ha  sede nel Capoluogo presso il Palazzo Comunale, Largo Municipale  n. 1. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.

3-Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 12,99 ed é così delimitato: a nord dai Comuni di Fermo (Torre di Palme) e Lapedona; ad ovest  dal  Comune  di  Lapedona;  a sud,dal Fiume Aso e dai Comuni di Campofilone e Pedaso; ad est dal litorale Adriatico.

4- Nel territorio comunale é costituita la seguente frazione: MARINA DI ALTIDONA.

5-Il  Comune  ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.

Art. 2
Autonomia del Comune

1-Il  Comune  rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2-Ha  autonomia  statutaria,  organizzativa  e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3-E'  titolare  di  funzioni  e  poteri  propri  esercitati  secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì , secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

4-Sostiene  le  libere  forme  associative,  la  loro  costituzione  e potenziamento;   favorisce   la   partecipazione   e  attua  forme  di consultazione   della  popolazione,  promuove  la  discussione  ed  il confronto  sui  problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso  ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso  alle  strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5-Ispira la propria azione ai seguenti criteri e  principi:
a)-  la  tutela  e  la  promozione  dei  diritti di partecipazione dei cittadini;
b)-il  superamento  degli  squilibri  economici, sociali esistenti nel proprio territorio;
c)-l'attiva  partecipazione  alla  gestione  dei parchi, delle riserve naturali  e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela  e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, con
particolare  riferimento  al  mare  Adriatico, al litorale ed al Fiume Aso;
d)-la  tutela  ed  il  recupero  del  Centro  Storico e del patrimonio artistico,  architettonico  ed  archeologico  esistente nel territorio comunale;
e)-la  valorizzazione  ed  il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
f)-la  promozione  di  forme  di  unione  e  cooperazione con i Comuni contermini,  per  esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri, al fine di raggiungere una maggiore efficienza;
g)-la promozione e lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di  cooperazione  quale  strumento  di incentivazione della iniziativa pubblica e privata nella sua funzione sociale;
h)-il  sostegno  alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di  sicurezza  sociale  e  di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare  situazioni  di  disagio  sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, di cooperazione e solidarietà sociale;
i)-l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
l)-il  riconoscimento e la valorizzazione della naturale vocazione del proprio  territorio,  in  particolare  per  quanto  riguarda i settori agricolo, turistico e artigianale;
m)-la  funzione sociale dello sport favorendone pertanto la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture e sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico;
n)-la   promozione   della   partecipazione  delle  organizzazioni  ed associazioni  esistenti  nel territorio, giuridicamente riconosciute o costituite,  (………. abrogato), nelle specifiche realtà  programmatorie;
o)- la   promozione   delle  azioni  necessarie  a  garantire  le  pari opportunità fra donna e uomo;
p) Il Comune concorre, anche in rapporto alle istituzioni europee ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare , nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle generazioni presenti e future.

6. Il Comune, ferma restando la precipua competenza in materia della Azienda Sanitaria Locale, concorre a garantire il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo per la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia . Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed agli emarginati, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione di solidarietà sociale.

7.   L'organizzazione   delle   strutture  é  diretta  a  realizzare l'efficienza  degli  uffici  e  dei  servizi  e si basa su criteri che individuano  le responsabilità degli organi e del personale, attuando il   principio   della   separazione  dei  ruoli  politici  da  quelli amministrativi.

8.  Il  Comune  concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi  contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3
Funzioni

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione  ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi  sociali,dell'assetto  ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo  economico,  salvo  quanto  espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni  proprie  e  delegate,  attua  forme  di  decentramento  e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 4
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1-Il  Comune  gestisce  i  servizi  elettorali, di anagrafe, di stato civile,  di  statistica  e  di  leva  militare  e  svolge le ulteriori funzioni  amministrative  per  servizi  di competenza statale affidate dalla  legge  secondo  i  rapporti  finanziari  e le risorse da questa regolati.

2-Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.
 
TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 5
Organi

1.  Sono  organi  del  Comune:  il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art. 6
Consiglio comunale

1.  L'elezione  e  la  durata  del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione O, IN CASO DI SURROGAZIONE,  AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE.
2 bis. I Consiglieri comunali rappresentano la popolazione dell’intero Comune, ed esercitano le  proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3.  Il  Consiglio  dura  in  carica  sino  all'elezione  del  nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del   decreto di indizione dei comizi elettorali,  ad  adottare  gli  atti  urgenti  ed  improrogabili  ed a          svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

4.  I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del  Consiglio  continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 7
Prerogative dei Consiglieri

1.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune,  nonché  dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le  informazioni  in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.  Sono  tenuti  al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2.  I  consiglieri  hanno  diritto  di  iniziativa su ogni oggetto di competenza   del   Consiglio.  Hanno  il  diritto  di  interrogazione, interpellanza,   mozione,  emendamento,  che  esercitano  nelle  forme previste   dal   regolamento.   La   risposta   all'interrogazione   o all'interpellanza   é  obbligatoria.  Il  diritto  di  iniziativa  si esercita  altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione.
La  proposta,  redatta  dal consigliere é trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale  dopo  aver  acquisito  i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta ai SENSIDELL'ART 17 COMMA 38 E SEGUENTI DELLA LEGGE 127/97

3.  I  consiglieri  si  costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4.  Ai  gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni,  e  compatibilmente  con  la  disponibilità di strutture da parte   dell'Amministrazione   Comunale,   idonei   spazi  e  supporti tecnico-organizzativi.

Art. 8
Funzionamento del Consiglio

1.  L'attività  del  Consiglio  é  disciplinata  da  un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2.  Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno  con  criterio  proporzionale.  Il regolamento determina i poteri delle  commissioni,  la  formazione,  la  pubblicità  dei  lavori, le consultazioni  delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative  della  comunità  locale, l'eventuale costituzione di commissioni  speciali  di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale.

3.  Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento .

4.  Il  Consiglio é riunito validamente con l'intervento della metà  dei consiglieri in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n), della legge 8 giugno  1990,  n.  142, é sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze  spettanti  alla  minoranza,  sono  proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

5.  Per  le  deliberazioni  concernenti  persone  il voto é segreto. Qualora   si  rendano  necessari  apprezzamenti  e  valutazioni  sulle persone,  la  seduta  é  segreta  ed il voto é segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

6.  Nelle  votazioni  a  scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono  calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

7.  I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati   motivi,  sono  dichiarati  decaduti.  La  decadenza  è  pronunciata  dal  Consiglio  comunale  d'ufficio  decorsi almeno dieci giorni   dalla   notificazione   all'interessato   della  proposta  di decadenza.

8. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO INDIRIZZATE PER ISCRITTO DAL CONSIGLIERE MEDESIMO AL RISPETTIVO CONSIGLIO ED ASSUNTE IMMEDIATAMENTE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE NELL'ORDINE TEMPORALE DI PRESENTAZIONE. ESSE SONO IRREVOCABILI, NON NECESSITANO DI PRESA D'ATTO E SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI.IL CONSIGLIOENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI, DEVE PROCEDERE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI, CON SEPARATE DELIBERAZIONI SEGUENDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, QUALE RISULTA DAL PROTOCOLLO. NON SI FA LUOGO ALLA SURROGA QUALORA SI DEBBA PROCEDERE ALLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ai sensi dell’art.31 della L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.


9. Di ogni seduta del Consiglio é redatto, a cura del Segretario Comunale, il verbale secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il verbale e le deliberazioni sono sottoscritti dal Segretario Comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il Verbale é approvato secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 9
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale (...)è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data. (.....)
1bis. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2.  Il  Sindaco  provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore  a  venti  giorni,  quando  ne  faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal  fine  i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

3.  La  convocazione  dei  consiglieri  deve  essere fatta con avvisi scritti,   da   consegnarsi  al  domicilio.  La  consegna  risulta  da dichiarazione del messo comunale.

4.  L'avviso,  con  l'elenco  degli  oggetti da trattare, deve essere consegnato  ai  consiglieri  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

5.  Nei  casi  d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato  entro  le  ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per  l'adunanza.  In  tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7.  L'elenco  degli  oggetti  da  trattare nelle sedute del Consiglio comunale   deve,  sotto  la  responsabilità  del  segretario,  essere pubblicato all'albo pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

8. I Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare gli atti relativi a ciascun oggetto all'ordine del giorno che il Segretario Comunale dovrà predisporre almeno due giorni prima della data della seduta consiliare.

Art. 10
Competenze del Consiglio

1.  Il  Consiglio  comunale  é  l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.   Il  Consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti  atti fondamentali:
a)  lo  Statuto  dell'ente  e  delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri per la disciplina dello ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  i  programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari,  i programmi ed i progetti preliminari  di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali  e  le  relative  variazioni,  i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici i piani  particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle  dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della  programmazione  economica,  territoriale  ed  ambientale  della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c)  abrogata;
d)  le  convenzioni  con  altri  Comuni  e  quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  l'istituzione,  i  compiti  e  le  norme  sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione  diretta  o  la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società  di  capitali,  l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle   tariffe   per   la  fruizione  dei  beni  e  dei  servizi,  la determinazione  per  i  servizi  pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli    utenti anche in modo non generalizzato;
h)  gli  indirizzi  da  osservare  da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti in altri  atti  fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l)  le  spese  che  impegnino  i bilanci per gli esercizi successivi, escluse   quelle   relative   alle   locazioni  di  immobili  ed  alla somministrazione   e   fornitura   di   beni  e  servizi  a  carattere continuativo;
m)  gli  acquisti  e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli  appalti  e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti  fondamentali  del  Consiglio  o  che  non  ne costituiscano mera esecuzione   e   che,   comunque,   non   rientrino   nella  ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta (e) del Segretario Comunale e dei Responsabili  degli Uffici e dei Servizi.
n) La definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati, ad esso espressamente riservata dalla legge. (....)
o)  l'esame  della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro  posizione;
p) Tutte le altre competenze ad esso espressamente attribuite dalla legge.

3.  Le  deliberazioni  in  ordine  agli  argomenti di cui al presente articolo  non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del  Comune,  salvo  quelle  attinenti alle variazioni di bilancio che vanno   sottoposte  a  ratifica  del  Consiglio  nei  sessanta  giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 11
INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1.  Gli indirizzi generali di governo previsti dall'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni costituiscono il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale.


Art. 12
Elezione del Sindaco e della Giunta

1. IL SINDACO E' ELETTO DAI CITTADINI A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DATTATE DALLA LEGGE ED E' COMPONENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
2. IL SINDACO PROVVEDE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA PRIMA DELL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE TRA PERSONE NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO CHE IL CONSIGLIO STESSO DISCUTE ED APPROVA IN APPOSITO DOCUMENTO.
3. IL SINDACO PRESTA DAVANTI AL CONSIGLIO, NELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO, IL GIURAMENTO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA.

Art. 13
Composizione e funzionamento della Giunta

1.  La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da due Assessori.
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2.  I soggetti  chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono possedere i seguenti requisiti:
 - compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
? - non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;
? - non aver ricoperto nei due mandati consecutivi  immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25.03.93 n.81, la carica di Assessori;

3.  La  Giunta  nella  prima  riunione successiva alla propria nomina i verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2

4.   L'attività   della   Giunta  si  uniforma  al  principio  della collegialità .  Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate  esclusivamente  dall'intero  collegio  e  in nessun caso dai singoli  componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

5.  La  Giunta é convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli  argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità . Per la  validità  della  seduta é necessaria la presenza della metà dei componenti, arrotondata per eccesso

7.  La  Giunta  delibera  a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.

8. Alle riunioni di Giunta possono essere invitati, anche Consiglieri Comunali, responsabili degli Uffici e dei servizi nonché Tecnici incaricati, il cui parere dovrà essere riportato nel verbale della seduta.

Art. 14
Competenze della Giunta

1.  La Giunta Collabora con il Sindaco nell’ amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.  La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi  o dallo Statuto, del Sindaco , del Segretario o dei Responsabili dei sevizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività  propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3.  E’ altresì di competenza della   Giunta  l’adozione del regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4.   L’elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta viene trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. Copia integrale della delibera viene depositata presso l’Ufficio di Segreteria a disposizione dei Consiglieri interessati che  ne possono fare richiesta anche verbale.

Art. 15
Competenze del Sindaco

1. Il  Sindaco  è l’organo responsabile dell’ ammministrazione del Comune.
2 . Il Sindaco rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio, e sovrintende al    funzionamento dei Servizi e degli uffici e dell’esecuzione degli atti.
3.  Esso esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4.  Il sindaco è inoltre competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5.  Sulla base  degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina , alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti , aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6.  Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli  di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della legge n.142/90 e successive modificazioni, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
7.  Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 16
VICE SINDACO

1.  Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero in caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi della legge.
2.  Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni,  impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, le relative funzioni sono svolte dal vice Sindaco fino alla proclamazione del nuovo eletto. In caso di scioglimento del Consiglio, il vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco, fatte salve le ipotesi di commissariamento.

Art. 17
Mozione di sfiducia

1.  Il  voto  del  Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  il Sindaco e la Giunta  cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno  due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 18
Responsabilità

1.  Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le  disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2.  Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico  denaro  o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché  coloro  che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

Art. 19
Obbligo di astensione

1.  Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981 n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  comporta  anche  l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario  Comunale.
 

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20
Rapporti con le Associazioni

1.  Il  Comune  sostiene  e valorizza le libere forme associative, la loro  costituzione  e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2.  Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
a)  sostiene  le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
b)  garantisce  la  presenza  di  rappresentanti  delle  libere forme associative  negli  organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
c)  mette  a  disposizione delle libere forme associative aventi sede nel  territorio  comunale  le  strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione  di  iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 47;
d)  affida  ad  associazioni  e  a  comitati appositamente costituiti l'organizzazione  di  manifestazioni  assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa é approvato dalla Giunta.

3. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo di formazione e promozione turistica nonché di tutela dei beni culturali ed ambientali svolto dalla Pro-Loco di Altidona attraverso la organizzazione di manifestazioni culturali, musicali e folkloristiche.

4.Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell’adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

Art. 21
Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attività  di  promozione  dello  sviluppo  civile,  sociale  ed  economico della comunità , all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2. A tal fine promuove:
a)  organismi  di  partecipazione  dei  cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere  e di frazione;
b)  il collegamento dei propri organi e degli organi di decentramento con gli organismi di partecipazione di quartiere o di frazione;
c)  le  assemblee  di  quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei  cittadini,  gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, le strutture o gli spazi idonei.

3. Le proposte e le determinazioni democraticamente assunte dagli organismi di cui sopra verranno sottoposte ai competenti Organi Comunali.

4. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per  la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.

5. Il Comune autonomamente promuove la costituzione di una consulta permanente di partecipazione al fine di esaminare questioni sottoposte dall'Amministrazione,  ivi  obbligatoriamente  compresi il bilancio di previsione,  il  conto  consuntivo, il Piano Regolatore Generale ed il programma  delle  opere  pubbliche  esprimendo  a maggioranza pareri e formulando proposte.

6.   La   consulta   permanente   é   composta   dall'assemblea   dei rappresentanti delle diverse associazioni presenti nel territorio che chiedono di parteciparvi.

7. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive ed opera al fine della partecipazione alla gestione degli affari pubblici della collettività ,senza finalità corporative o utilitaristiche personali. 
Le proposte fatte dalla Consulta debbono essere approvate con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

8.    Apposito   regolamento   disciplina   l'organizzazione   ed   il funzionamento  di  tale  organismo  nel  rispetto  dei  principi della autogestione,  della  pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.

Art. 22
Forme di consultazione della popolazione,
istanze, petizioni, proposte

1.  Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate  ed  articolate.  Le  forme  della  consultazione devono garantire  in  ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti .
Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2.  I  cittadini,  singoli  o  associati, possono rivolgere al Comune istanze,  petizioni  e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, qualora le suddette istanza, petizioni e proposte esulino dalle proprie competenze, le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco é altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni e a dare comunicazione di quelle evase nel termine predetto.

3. (abrogato)

Art. 23
Referendum consultivo

1.  Il  Consiglio  comunale,  prima  di procedere all'approvazione di provvedimenti  di  sua competenza, può deliberare, anche su richiesta di  almeno  1/4  degli  elettori  iscritti  nelle liste elettorali del Comune,l'indizione  di  referendum  consultivi  interessanti  di norma tutto il corpo elettorale.
1bis La richiesta di referendum  può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
a)  atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
b)  norme statutarie;
c)  personale del Comune e delle Aziende speciali;
d)  regolamento del Consiglio comunale;
e)  bilanci, finanza, tributi e contabilità;
f)  materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
g)  decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti la richiesta;
h)  pareri richiesti da disposizioni di legge.


2.  La  deliberazione  consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

3.  I  referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno. La data di  effettuazione  é  indicata  con  provvedimento  del  Sindaco,  da emanarsi  entro  il  28 febbraio, in base alla deliberazione di cui al comma 2.
Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute  le  relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni   caso   i  referendum  consultivi  non  possono  aver  luogo  in coincidenza con altre operazioni di voto.

4.  La  votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

5.  Per  la  costituzione  dei  seggi  e degli uffici elettorali, per quanto  non  previsto  dallo  Statuto,  si  applicano le norme statali vigenti per l'elezione del Consiglio comunale, con l'attribuzione alla Giunta  comunale  delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'Interno.

6. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli   elettori   entro   trenta   giorni   dalla   pubblicazione  del provvedimento  del  Sindaco  di  cui  al  comma  3.  I certificati non recapitati  al  domicilio  degli elettori e i duplicati possono essere ritirati  presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal  trentacinquesimo  giorno  successivo  alla pubblicazione di detto provvedimento.

7.  In  ciascuna sezione é costituito un ufficio elettorale composto di  un  presidente,  di  tre  scrutatori,  di  cui, uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

8.  Alle  operazioni  di  voto e di scrutinio presso i seggi, nonché  alle  operazioni  dell'ufficio  comunale  per  il  referendum  possono assistere,  ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici  rappresentati  in Consiglio comunale e un rappresentante dei promotori    del    referendum.   Alle   designazioni   dei   predetti rappresentanti  provvede  persona  munita  di  mandato  del capogruppo consiliare  o  dei  promotori  del referendum, autenticato nei modi di legge.

9.  Le  schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono  predisposte  dalla  Giunta  comunale  e  contengono  il  quesito formulato  nella  deliberazione  di  cui  al  comma  2,  letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

10.  L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

11.Entro  trenta  giorni  dalla data del provvedimento del Sindaco di cui  al  comma  3, é costituito l'ufficio comunale per il referendum, composto  da  due  garanti,  nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato,  all'interno  di  almeno  dieci  nominativi  proposti  dalla consulta permanente. Il Consiglio nomina anche due garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. L'ufficio comunale per il referendum é presieduto dal Sindaco. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal Sindaco.

12.  L'ufficio  comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio  trasmessi  dalle  sezioni,  procede,  in pubblica adunanza, all'esame  e  alla  decisione  dei reclami relativi alle operazioni di votazione   e   di   scrutinio,  al  riesame  dei  voti  contestati  e provvisoriamente    non   assegnati,   all'accertamento   del   numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma  dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

13.  Il  quesito  sottoposto  a  referendum  é  approvato,  se  alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto  e  se  é  raggiunta  su  di  esso  la  maggioranza  dei voti validamente espressi.

14.  L'ufficio  comunale  per  il  referendum  conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

15.  Entro  60  giorni  dalla  approvazione  del quesito sottoposto a referendum la Giunta é tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti conseguenziali.

16.  Per  la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta  di referendum, debbono essere usati appositi moduli forniti dalla  amministrazione comunale e vidimati dal Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum.  In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori  iscritti  nelle  liste elettorali del Comune, in numero non inferiore al 3% degli aventi diritto al voto.
La  richiesta  di  referendum  non  può  essere  presentata su moduli vidimati  da  oltre  6  mesi.  Per  quanto  non  previsto dal presente articolo,  per  la  raccolta  delle  firme,  si  applicano,  in quanto compatibili  le  disposizioni  di  cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale  5  aprile  1980  n.  18,  intendendo sostituite alle parole "Presidenza del consiglio regionale" le parole "segreteria comunale".

Art. 24
Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1.  Tutti  gli  atti  dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione  di  quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa  previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata   dichiarazione   del  Sindaco  che  ne  vieti  l'esibizione, conformemente  a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto   la   loro  diffusione  possa  pregiudicare  il  diritto  alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2.  Anche  in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire  ai  soggetti  interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti  amministrativi  la  cui  conoscenza  sia  necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3.  Il  Sindaco  ha  facoltà  di  differire  l'accesso  ai documenti richiesti  sino  a  quando  la  conoscenza  di  essi  possa impedire o gravemente  ostacolare  lo  svolgimento dell'attività amministrativa.
Non  é  comunque  ammesso  l'accesso  agli atti preparatori nel corso della   formazione   dei  provvedimenti  riguardanti  atti  normativi, amministrativi  generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4.  E'  considerato  documento  amministrativo  ogni rappresentazione grafica,  fotocinematografica,  elettromagnetica  o di qualunque altra specie    del    contenuto    di    atti,   anche   interni,   formati dall'amministrazione  comunale  o  comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia  dei  documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal  regolamento.  L'esame  dei  documenti é gratuito. Il rilascio di copia  é  subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve  le  vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6.  La  richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
6 bis Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori,  nel corso della formazione di procedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,  nonché ai procedimenti tributari, salvo diverse disposizioni di legge.
.

7.  Il  regolamento  assicura  ai  cittadini, singoli o associati, il diritto  di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui  é in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di  atti  previo  pagamento  dei  soli  costi; individua, con norme di organizzazione   degli  uffici  e  dei  servizi,  i  responsabili  dei procedimenti;  detta  le  norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione  sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di  esame  di  domande,  progetti  e  provvedimenti  che  comunque  li riguardino.

8.  Il  rifiuto,  il  differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi  soltanto  nei  casi  e  nei  limiti  stabiliti.

9.  (abrogato).

10.  (abrogato).
 

TITOLO  IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 25
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2.  Il  Comune  ha,  altresì , potestà impositiva autonoma nel campo delle  imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.


Art. 26
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale,  osservando  i  principi  dell'universalità ,dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2.   Il  bilancio  é  corredato  di  una  relazione  previsionale  e programmatica.

3.  Il  bilancio  e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4 .I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi, che comportino impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5.  I  risultati  di  gestione  sono  rilevati  mediante contabilità economica  e  dimostrati  nel  rendiconto  comprendente  il  conto del bilancio  e  il  conto  del  patrimonio,  secondo  le disposizioni del regolamento.

6.  Al  conto consuntivo é allegata una relazione illustrativa della Giunta  che  esprime  le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla  base  dei  risultati  conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7.  Il  conto  consuntivo  é  deliberato  dal Consiglio comunale nei termini di legge.

Art. 27
Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1.  Il  Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità , di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 28
Revisione economica e finanziaria

1.  Il  Consiglio  comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti.

2.  Il revisore é scelto ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Ad  esso  si  applicano  le  cause  di  ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.
Dura  in  carica tre anni, non é revocabile, salvo inadempienza, ed é rieleggibile per una sola volta.

3.  Il  revisore  ha  diritto  di  accesso  agli atti e documenti del Comune,  può  depositare  proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.  Ha  facoltà  di  partecipare,  senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta. 

4.  Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo  e  di  indirizzo e svolge tutte le funzioni attribuitegli dal D.Lgs. 77 del 25 febbraio 1995 e successive modificazioni e dal Regolamento Comunale di Contabilità.

5.  (abrogato).

6.  Il  revisore  risponde  della  verità  delle  sue attestazioni e adempie  al  suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi   irregolarità   nella   gestione   dell'ente,   ne   riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 29
Controllo di gestione

1.  Le norme specifiche sul controllo di gestione sono disposte dal regolamento di contabilità e devono tendere a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività della loro realizzazione.

Art. 29 bis
Assicurazione per la copertura di rischi professionali

1.  Contro i rischi per l’esercizio delle funzioni di amministratore comunale e dei rischi professionali relativi alle mansioni di Segretario e di Responsabile degli Uffici e dei Servizi,  può stipularsi un’assicurazione per responsabilità civile e patrocinio legale con spese a carico dell’Ente.

 
TITOLO  V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I Ordinamento degli uffici

Art. 30
Segretario Comunale

1.  Il Comune ha  un Segretario titolare funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui al comma 75 dell’art. 17 della Legge n. 127/97.
2.  La nomina e la revoca del Segretario sono disciplinate dalla Legge
3.  Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.  Lgs. 3  febbraio 1993, n.29 e successive modifiche.

Art. 30 bis
Funzioni del Segretario Comunale

1.  Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2.  Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e Servizi e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.
3.  Il Segretario inoltre :
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunion

Comune di Altidona
Largo Municipale, 1 - 63900- Altidona (FM)
Codice Fiscale 81000890442 - Partita IVA 00356990440
Tel. 0734 936353 fax 0734 936418
indirizzo di Posta elettronica certificata: sindaco@pec.altidona.net

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