X

Notizie

TESTAMENTO BIOLOGICO

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

 Ogni cittadino maggiorenne residente nel Comune di Altidona può presentare personalmente la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), comunemente chiamata “testamento biologico”, già redatta come scrittura privata semplice e esibendo un documento di identità in corso di validità, a:

Ufficio di Stato Civile
Largo Municipale  1
dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 13,00

Telefono 0734-936353
Fax: 0734-936418

Mail anagrafe@altidona.net
PEC: sindaco@pec.altidona.net

 

Legge istitutiva delle DAT

In vigore dal 31 gennaio 2018 la legge sul cosiddetto testamento biologico (n. 219 del 2 dicembre 2017 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018) ha apportato importanti novità a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona.

La legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, introducendo la disciplina DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).

 

Che cosa sono le DAT

Sono delle disposizioni con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.

Ci si può esprimere in merito all’accettazione o rifiuto di determinati:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche (in generale)
  • singoli trattamenti sanitari (in particolare).

 

Chi può fare le DAT

Qualunque persona che sia

  • maggiorenne
  • capace di intendere e di volere.

 

Come si possono manifestare le DAT

  • Atto pubblico notarile
  • Scrittura privata autenticata dal notaio
  • Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.

 

Dove viene registrata la DAT

  • In un elenco comunale
  • In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.

Nomina del fiduciario

La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:

  • appaiano palesemente incongrue
  • non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
  • siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.
 Ulteriori informazioni sulla DAT
Tags: